STATUTO DEL GRUPPO ROMANO AMICI DELLA FERROVIA

 

Art. 1°) – E’ costituito il "GRUPPO ROMANO AMICI DELLA FERROVIA – G. R. A. F. –

(ASSOCIAZIONE FRA GLI AMATORI DI FERROVIE REALI E IN MINIATURA)", avente i

seguenti scopi:

a) fare opera di volgarizzazione ferroviaria;

b) sviluppare e coordinare lo studio delle ferrovie in miniatura;

c) creare e rafforzare legami di amicizia fra tutti i modellisti e gli amatori di ferrovie;

d) promuovere ogni possibile collaborazione fra modellisti, appassionati di ferrovie ed il

Servizio Documentazione delle FF. SS.;

e) mantenere i rapporti sul piano tecnico con fabbricanti ed editori del ramo modellistico.

Art. 2°) – Il G.R.A.F. è un’associazione a carattere morale, senza fini di lucro, estranea a

qualunque questione di carattere politico, o religioso, o comunque aventi scopi ed oggetti diversi da

quelli di cui all’art. 1°.

Art. 3°) – Il G.R.A.F. è un’associazione non riconosciuta, prevista e regolata dagli articoli 36,

37 e 38 del vigente C.C.

Il G.R.A.F. ha la sua Sede Sociale, Legale ed Amministrativa in Roma, Via Marsala 75.

Art. 4°) – Ai membri iscritti al G.R.A.F. è riconosciuta piena autonomia, sia al di fuori che

nell’ambito dell’Associazione, compatibilmente con quanto enunciato negli articoli seguenti.

Art. 5°) – Organo sovrano del G.R.A.F. è l’Assemblea Generale dei Soci. Organo Esecutivo è

un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Segretario e 7 (sette) Consiglieri.

Art. 6°) – Possono essere membri del G.R.A.F. tutte le persone, di provata integrità morale,

che diano prova di interessamento per le attività del G.R.A.F. e che ne facciano domanda scritta al

Presidente.

L’iscrizione può essere fatta solo a titolo personale.

Art. 7°) – L’Ufficio di Presidenza istruisce la pratica di ammissione assicurandosi che il

richiedente, per statuto, per attività svolta, o per figura morale, non contrasti e sia conforme allo

Statuto ed agli scopi del G.R.A.F.; l’ammissione di qualunque nuovo membro è subordinata al voto

favorevole verbale o scritto del Consiglio Direttivo.

Eventuali voti sfavorevoli dovranno essere motivati, mentre il G.R.A.F. non è tenuto a

comunicare le ragioni del rifiuto dell’interessato.

Art. 8°) – Su proposta del Presidente o di qualunque altro membro possono essere nominati

membri onorari coloro che abbiano conseguito particolari meriti nel campo di attività del G.R.A.F..

La proposta tiene luogo della domanda e per la sua accettazione deve essere eseguita la stessa

procedura di cui all’articolo precedente. I Soci Onorari non possono superare il cinque per cento

degli iscritti con un massimo di 5 (cinque) unità.

Inoltre è istituita la categoria "Juniores" alla quale verranno iscritti tutti i Soci che alla data

della iscrizione o del rinnovo della quota sociale non abbiano ancora compiuto i 18 (diciotto) anni

di età.

Art. 9°) – Tutti i membri sono tenuti all’osservanza del presente Statuto ed a conformare ad

esso le proprie azioni in quanto riguardi i campi di attività del G.R.A.F..

Tale vincolo e la qualità di membro possono cessare:

a) su domanda scritta motivata da inviarsi al Presidente mediante lettera raccomandata,

entro tre mesi avanti la chiusura dell’anno sociale;

b) per espulsione, su proposta scritta formulata anche da un solo membro del G.R.A.F.;

l’espulsione può essere decisa solo da un’Assemblea Generale, ordinaria o

straordinaria, presente o assente l’interessato, e con il voto favorevole di almeno i 2/3

dei presenti;

c) per il mancato versamento delle quote sociali, entro i primi tre mesi di ogni anno

sociale;

d) in caso di morte.

Art. 10°) – I mezzi finanziari per il funzionamento del G.R.A.F. saranno forniti:

a) da quote annue approvate dall’Assemblea dei Soci congiuntamente al bilancio

preventivo. E’ in facoltà dell’Assemblea stabilire quote differenziate a seconda della

categoria a cui appartengono i Soci (Soci residenti nel Lazio, Soci non residenti nel

Lazio, Soci Juniores con età inferiore ai 18 anni, ecc.);

b) da qualunque altro provento derivante da elargizioni volontarie, manifestazioni,

pubblicità sul bollettino, ecc..

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale ed hanno diritto al voto.

Art. 11°) – Ogni membro affiliato al G.R.A.F. riceverà una tessera comprovante

l’appartenenza all’Associazione.

Mediante apposito bollino e stampigliatura sarà comprovato, anno per anno, l’avvenuto

pagamento delle quote sociali.

La tessera dà diritto a partecipare alle Assemblee ed a godere di tutti quei vantaggi che di

volta in volta potrà offrire il G.R.A.F.

Art. 12°) – L’Assemblea Generale dei Soci, organo sovrano del G.R.A.F., decide in merito a

tutti gli atti di interesse generale del Gruppo: elezione del Consiglio Direttivo, modifiche ed

integrazioni al presente Statuto. rapporti con Associazioni e Federazioni del ramo, scioglimento del

Gruppo ed a tutto quanto attiene alla vita del Gruppo stesso.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, in via ordinaria, con

un preavviso a tutti i membri di almeno 30 giorni, e con la comunicazione dell’ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie possono avere luogo:

a) dietro richiesta del presidente;

b) dietro richiesta scritta di almeno tre membri.

Anche per le Assemblee straordinarie si darà il preavviso di 30 giorni e di comunicherà

l’O.d.G.

Art. 13°) – Qualsiasi membro può chiedere per iscritto al Presidente che vengano posti in

discussione altri argomenti non compresi nell’O.d.G. ufficiale, a condizione che tale richiesta

pervenga al Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea, per poterne

informare tempestivamente gli altri membri ed approfondire l’argomento da trattare.

Eventuali richieste intempestive a quelle che fossero rivolte al Presidente in sede di

Assemblea possono eccezionalmente essere incluse nell’O.d.G. previo consenso dell’Assemblea

stessa, consenso che verrà richiesto dal Presidente ai membri, qualora ritenga trattabile l’argomento.

Il Presidente può non accogliere la richiesta richiamandosi alla prima parte del presente

articolo.

Art. 14°) – Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purchè non

inferiore a tre. Alle Assemblee possono partecipare con diritto di voto tutti i membri che abbiano

compiuto 14 anni e siano in regola col pagamento delle quote sociali. E’ consentita lapartecipazione per delega con diritto di voto, da provarsi per iscritto. Ogni intervenuto non può

rappresentare in Assemblea più di un Socio.

Le decisioni, ad eccezione di quanto altrimenti precisato da questo Statuto, vanno prese a

maggioranza assoluta. A parità di voti, quello del Presidente ha valore decisivo.

Il Presidente in carica presiede anche le Assemblee assistito da un Segretario da eleggersi di

volta in volta.

Art. 15°) – Il Presidente deve comunicare a tutti i membri aventi diritto a voto non intervenuti

ad una Assemblea le decisioni prese dall’Assemblea stessa, le quali divengono definitive soltanto se

entro quindici giorni dalla comunicazione nessun membro avrà fatto opposizione scritta al

Presidente.

In questo caso le decisioni per le quali sia pervenuta opposizione entro il termine suddetto

saranno rimesse all’O.d.G. di una successiva Assemblea senza più diritto di opposizione da parte

degli assenti.

Art. 16°) – In casi di urgenza od altro motivo che renda difficile la convocazione

dell’Assemblea, il Presidente può sottoporre all’esame ed alla decisione dei membri qualunque

argomento o atto inerente alla vita del Gruppo valendosi della forma scritta. Tale forma dovrà avere

inoltre la caratteristica particolare talchè il membro possa rispondere SI oppure NO in termini

precisi ed inequivocabili, senza riserve di sorta. Il Presidente fa lo spoglio delle risposte

pervenutegli e, come se si trattasse di votazione, ritiene approvato o respinto l’argomento e ne dà

comunicazione agli interessati con l’indicazione del numero dei votanti e della qualità del loro voto.

Art. 17°) – Il Consiglio Direttivo, che dura in carica due anni, si compone di nove membri

eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci capaci di obbligarsi, di età non inferiore ai 18 anni. I Soci

che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare per iscritto la propria

candidatura almeno 7 (sette) giorni prima delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente e il Segretario che durano

ugualmente in carica due anni.

Il Presidente ed il Segretario possono essere rimossi dal loro ufficio anche prima dello scadere

del termine del mandato, per decisione dell’Assemblea, con una maggioranza di almeno 2/3 dei

voti. I Consiglieri possono essere sostituiti prima del termine del mandato solo per cessazione della

qualità di membro (art. 9). I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti a 3 (tre)

riunioni consecutive del Consiglio, sono da questo dichiarati decaduti. Tutti i componenti delConsiglio Direttivo e tutti i Soci del G.R.A.F. prestano la loro opera gratuitamente,mentre viene

autorizzato il prelevamento dei fondi dalla cassa del G.R.A.F. per il rimborso delle spese vive

sostenute per conto del Gruppo stesso od a causa del loro ufficio, provate o credibili. Eventuali

elargizioni e donazioni di materiali o denaro non sono restituibili, neppure con la cessazione della

qualità di membro da parte del donatore.

Art. 18°) – Il Segretario sostituisce, in tutti i casi di impedimento del Presidente, il Presidente

stesso e con lui collabora in tutte le sue mansioni.

Art. 19°) – Il Segretario Tesoriere cura la corrispondenza secondo le direttive impartitegli dal

Presidente, cura la tenuta del libro cassa ed è responsabile delle somme ad esso affidate.

Art. 20°) – Ai Consiglieri, oltre l’ovvio compito di coadiuvare il Presidente nell’ordinaria

amministrazione del Gruppo, può esser demandato il compito di curare specificatamente alcune

attività e, precisamente, potrà essere delegato un Consigliere ai rapporti con le FF.SS. ed un altro a

quelli con le case commerciali modellistiche.

Ciò, comunque, non comporta alcuna diminuzione della figura del Presidente.

Art. 21°) – L’anno sociale è l’anno solare (eccezionalmente il primo anno sociale andrà sino

al 31 dicembre 1959).

Alla fine di ogni anno, il Presidente farà una dettagliata relazione sulle attività del Gruppo

svolte e sull’andamento finanziario, da sottoporsi a discussione e ad approvazione da parte

dell’Assemblea dei membri.

Art. 22°) – Organo ufficiale del Gruppo è il bollettino periodico che verrà pubblicato ogni

qualvolta sia necessario per comunicare le varie attività del Gruppo stesso.