STATUTO DEL GRUPPO ROMANO AMICI DELLA FERROVIA
Art. 1°) E costituito il "GRUPPO ROMANO AMICI DELLA FERROVIA G. R. A. F.
(ASSOCIAZIONE FRA GLI AMATORI DI FERROVIE REALI E IN MINIATURA)", avente i
seguenti scopi:
a) fare opera di volgarizzazione ferroviaria;
b) sviluppare e coordinare lo studio delle ferrovie in miniatura;
c) creare e rafforzare legami di amicizia fra tutti i modellisti e gli amatori di ferrovie;
d) promuovere ogni possibile collaborazione fra modellisti, appassionati di ferrovie ed il
Servizio Documentazione delle FF. SS.;
e) mantenere i rapporti sul piano tecnico con fabbricanti ed editori del ramo modellistico.
Art. 2°) Il G.R.A.F. è unassociazione a carattere morale, senza fini di lucro, estranea a
qualunque questione di carattere politico, o religioso, o comunque aventi scopi ed oggetti diversi da
quelli di cui allart. 1°.
Art. 3°) Il G.R.A.F. è unassociazione non riconosciuta, prevista e regolata dagli articoli 36,
37 e 38 del vigente C.C.
Il G.R.A.F. ha la sua Sede Sociale, Legale ed Amministrativa in Roma, Via Marsala 75.
Art. 4°) Ai membri iscritti al G.R.A.F. è riconosciuta piena autonomia, sia al di fuori che
nellambito dellAssociazione, compatibilmente con quanto enunciato negli articoli seguenti.
Art. 5°) Organo sovrano del G.R.A.F. è lAssemblea Generale dei Soci. Organo Esecutivo è
un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Segretario e 7 (sette) Consiglieri.
Art. 6°) Possono essere membri del G.R.A.F. tutte le persone, di provata integrità morale,
che diano prova di interessamento per le attività del G.R.A.F. e che ne facciano domanda scritta al
Presidente.
Liscrizione può essere fatta solo a titolo personale.
Art. 7°) LUfficio di Presidenza istruisce la pratica di ammissione assicurandosi che il
richiedente, per statuto, per attività svolta, o per figura morale, non contrasti e sia conforme allo
Statuto ed agli scopi del G.R.A.F.; lammissione di qualunque nuovo membro è subordinata al voto
favorevole verbale o scritto del Consiglio Direttivo.
Eventuali voti sfavorevoli dovranno essere motivati, mentre il G.R.A.F. non è tenuto a
comunicare le ragioni del rifiuto dellinteressato.
Art. 8°) Su proposta del Presidente o di qualunque altro membro possono essere nominati
membri onorari coloro che abbiano conseguito particolari meriti nel campo di attività del G.R.A.F..
La proposta tiene luogo della domanda e per la sua accettazione deve essere eseguita la stessa
procedura di cui allarticolo precedente. I Soci Onorari non possono superare il cinque per cento
degli iscritti con un massimo di 5 (cinque) unità.
Inoltre è istituita la categoria "Juniores" alla quale verranno iscritti tutti i Soci che alla data
della iscrizione o del rinnovo della quota sociale non abbiano ancora compiuto i 18 (diciotto) anni
di età.
Art. 9°) Tutti i membri sono tenuti allosservanza del presente Statuto ed a conformare ad
esso le proprie azioni in quanto riguardi i campi di attività del G.R.A.F..
Tale vincolo e la qualità di membro possono cessare:
a) su domanda scritta motivata da inviarsi al Presidente mediante lettera raccomandata,
entro tre mesi avanti la chiusura dellanno sociale;
b) per espulsione, su proposta scritta formulata anche da un solo membro del G.R.A.F.;
lespulsione può essere decisa solo da unAssemblea Generale, ordinaria o
straordinaria, presente o assente linteressato, e con il voto favorevole di almeno i 2/3
dei presenti;
c) per il mancato versamento delle quote sociali, entro i primi tre mesi di ogni anno
sociale;
d) in caso di morte.
Art. 10°) I mezzi finanziari per il funzionamento del G.R.A.F. saranno forniti:
a) da quote annue approvate dallAssemblea dei Soci congiuntamente al bilancio
preventivo. E in facoltà dellAssemblea stabilire quote differenziate a seconda della
categoria a cui appartengono i Soci (Soci residenti nel Lazio, Soci non residenti nel
Lazio, Soci Juniores con età inferiore ai 18 anni, ecc.);
b) da qualunque altro provento derivante da elargizioni volontarie, manifestazioni,
pubblicità sul bollettino, ecc..
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale ed hanno diritto al voto.
Art. 11°) Ogni membro affiliato al G.R.A.F. riceverà una tessera comprovante
lappartenenza allAssociazione.
Mediante apposito bollino e stampigliatura sarà comprovato, anno per anno, lavvenuto
pagamento delle quote sociali.
La tessera dà diritto a partecipare alle Assemblee ed a godere di tutti quei vantaggi che di
volta in volta potrà offrire il G.R.A.F.
Art. 12°) LAssemblea Generale dei Soci, organo sovrano del G.R.A.F., decide in merito a
tutti gli atti di interesse generale del Gruppo: elezione del Consiglio Direttivo, modifiche ed
integrazioni al presente Statuto. rapporti con Associazioni e Federazioni del ramo, scioglimento del
Gruppo ed a tutto quanto attiene alla vita del Gruppo stesso.
LAssemblea viene convocata almeno una volta allanno dal Presidente, in via ordinaria, con
un preavviso a tutti i membri di almeno 30 giorni, e con la comunicazione dellordine del giorno.
Le Assemblee straordinarie possono avere luogo:
a) dietro richiesta del presidente;
b) dietro richiesta scritta di almeno tre membri.
Anche per le Assemblee straordinarie si darà il preavviso di 30 giorni e di comunicherà
lO.d.G.
Art. 13°) Qualsiasi membro può chiedere per iscritto al Presidente che vengano posti in
discussione altri argomenti non compresi nellO.d.G. ufficiale, a condizione che tale richiesta
pervenga al Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita per lAssemblea, per poterne
informare tempestivamente gli altri membri ed approfondire largomento da trattare.
Eventuali richieste intempestive a quelle che fossero rivolte al Presidente in sede di
Assemblea possono eccezionalmente essere incluse nellO.d.G. previo consenso dellAssemblea
stessa, consenso che verrà richiesto dal Presidente ai membri, qualora ritenga trattabile largomento.
Il Presidente può non accogliere la richiesta richiamandosi alla prima parte del presente
articolo.
Art. 14°) Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purchè non
inferiore a tre. Alle Assemblee possono partecipare con diritto di voto tutti i membri che abbiano
compiuto 14 anni e siano in regola col pagamento delle quote sociali. E consentita lapartecipazione per delega con diritto di voto, da provarsi per iscritto. Ogni intervenuto non può
rappresentare in Assemblea più di un Socio.
Le decisioni, ad eccezione di quanto altrimenti precisato da questo Statuto, vanno prese a
maggioranza assoluta. A parità di voti, quello del Presidente ha valore decisivo.
Il Presidente in carica presiede anche le Assemblee assistito da un Segretario da eleggersi di
volta in volta.
Art. 15°) Il Presidente deve comunicare a tutti i membri aventi diritto a voto non intervenuti
ad una Assemblea le decisioni prese dallAssemblea stessa, le quali divengono definitive soltanto se
entro quindici giorni dalla comunicazione nessun membro avrà fatto opposizione scritta al
Presidente.
In questo caso le decisioni per le quali sia pervenuta opposizione entro il termine suddetto
saranno rimesse allO.d.G. di una successiva Assemblea senza più diritto di opposizione da parte
degli assenti.
Art. 16°) In casi di urgenza od altro motivo che renda difficile la convocazione
dellAssemblea, il Presidente può sottoporre allesame ed alla decisione dei membri qualunque
argomento o atto inerente alla vita del Gruppo valendosi della forma scritta. Tale forma dovrà avere
inoltre la caratteristica particolare talchè il membro possa rispondere SI oppure NO in termini
precisi ed inequivocabili, senza riserve di sorta. Il Presidente fa lo spoglio delle risposte
pervenutegli e, come se si trattasse di votazione, ritiene approvato o respinto largomento e ne dà
comunicazione agli interessati con lindicazione del numero dei votanti e della qualità del loro voto.
Art. 17°) Il Consiglio Direttivo, che dura in carica due anni, si compone di nove membri
eletti dallAssemblea Generale fra i Soci capaci di obbligarsi, di età non inferiore ai 18 anni. I Soci
che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare per iscritto la propria
candidatura almeno 7 (sette) giorni prima delle elezioni.
Il Consiglio Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente e il Segretario che durano
ugualmente in carica due anni.
Il Presidente ed il Segretario possono essere rimossi dal loro ufficio anche prima dello scadere
del termine del mandato, per decisione dellAssemblea, con una maggioranza di almeno 2/3 dei
voti. I Consiglieri possono essere sostituiti prima del termine del mandato solo per cessazione della
qualità di membro (art. 9). I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti a 3 (tre)
riunioni consecutive del Consiglio, sono da questo dichiarati decaduti. Tutti i componenti delConsiglio Direttivo e tutti i Soci del G.R.A.F. prestano la loro opera gratuitamente,mentre viene
autorizzato il prelevamento dei fondi dalla cassa del G.R.A.F. per il rimborso delle spese vive
sostenute per conto del Gruppo stesso od a causa del loro ufficio, provate o credibili. Eventuali
elargizioni e donazioni di materiali o denaro non sono restituibili, neppure con la cessazione della
qualità di membro da parte del donatore.
Art. 18°) Il Segretario sostituisce, in tutti i casi di impedimento del Presidente, il Presidente
stesso e con lui collabora in tutte le sue mansioni.
Art. 19°) Il Segretario Tesoriere cura la corrispondenza secondo le direttive impartitegli dal
Presidente, cura la tenuta del libro cassa ed è responsabile delle somme ad esso affidate.
Art. 20°) Ai Consiglieri, oltre lovvio compito di coadiuvare il Presidente nellordinaria
amministrazione del Gruppo, può esser demandato il compito di curare specificatamente alcune
attività e, precisamente, potrà essere delegato un Consigliere ai rapporti con le FF.SS. ed un altro a
quelli con le case commerciali modellistiche.
Ciò, comunque, non comporta alcuna diminuzione della figura del Presidente.
Art. 21°) Lanno sociale è lanno solare (eccezionalmente il primo anno sociale andrà sino
al 31 dicembre 1959).
Alla fine di ogni anno, il Presidente farà una dettagliata relazione sulle attività del Gruppo
svolte e sullandamento finanziario, da sottoporsi a discussione e ad approvazione da parte
dellAssemblea dei membri.
Art. 22°) Organo ufficiale del Gruppo è il bollettino periodico che verrà pubblicato ogni
qualvolta sia necessario per comunicare le varie attività del Gruppo stesso.